L'obbligo di protezione della sicurezza del personale all'estero: soluzioni per le piccole imprese
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Dal sito "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Affari Esteri: “Negli ultimi anni lo scenario internazionale ha fatto registrare un progressivo mutamento. Nuovi fattori di rischio hanno fatto la loro comparsa su scala globale dando origine a minacce molteplici e difficilmente prevedibili. Oggi, più che in passato, appare dunque necessario verificare e comprendere preventivamente il contesto nel quale ogni cittadino verrà a trovarsi nel corso della sua permanenza all’estero.
Tra le fattispecie di rischio che possono coinvolgere i cittadini italiani fuori dai confini nazionali, la più pericolosa oggi è certamente quella della crescente aggressività di nuovi gruppi terroristici che compiono attentati o sequestri di persona anche in aree considerate sinora sicure. Le azioni delle formazioni terroristiche non colpiscono solo obiettivi istituzionali ma anche i cosiddetti “soft target” (come eventi sportivi, teatri, ristoranti, hotel, club, scuole, centri commerciali e installazioni turistiche, oltre che mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri) in particolare quelli con elevata presenza di cittadini stranieri. Questi attacchi, seppur effettuati in maggior misura in Paesi e aree in situazioni belliche o notevole criticità come Siria, Libia, Iraq o Afghanistan, non hanno tuttavia risparmiato capitali europee e di altri Paesi. Anche a fronte dell’intenso lavoro di monitoraggio e analisi degli organi preposti è molto difficile prevedere tali eventi, come dimostrano recenti tragici episodi. E’ in ogni caso opportuno che prima di ogni spostamento all’estero i connazionali tengano conto delle indicazioni messe a loro disposizione, valutando attentamente la situazione del Paese che intendono visitare.
Una volta assunta responsabilmente la decisione di intraprendere un viaggio, si raccomanda ai connazionali di mantenere comunque un atteggiamento vigile e un comportamento adeguato alle località visitate, soprattutto laddove la situazione è precaria”
Alcune considerazioni:
1) il mutamento sempre più rapido e intenso degli scenari internazionali e la comparsa di nuovi fattori di rischio:
non è più sufficiente l'esperienza di chi viaggia e lavora all'estero, anzi, esiste il rischio che l'esperienza stessa crei una interpretazione delle situazioni tale da distorcere la realtà e da impedire di cogliere elementi di cambiamento e di rischio.
2) La centralità del rischio terrorismo:
l'obiettivo dei terroristi è, per definizione, quello di colpire e intimidire una platea ampia, utilizzando la cassa di risonanza dei media. Questo impatto emotivo attribuisce una rilevanza assoluta alla possibilità di rimanere coinvolti in un attentato, facendo passare in secondo piano altri rischi gravi e molto concreti: si pensi ad esempio al rischio di contravvenire alle norme rigide della shari'a, fatto che può avere conseguenze gravissime.
3) i "soft target" e le destinazioni fino ad oggi ritenute sicure:
la capacità di prevenire attraverso comportamenti corretti e lo sviluppo della consapevolezza situazionale sono competenze che chiunque deve acquisire a tutela della propria sicurezza.
4) L'atteggiamento vigile:
chi lavora, a norma di legge, ha il diritto/dovere di essere informato sui rischi a cui si espone e formato sulla prevenzione dei rischi. L'appello a un atteggiamento vigile non è sufficiente: occorre una azione di informazione basata su criteri professionali e una formazione non generica, ma efficace e specifica.
La Costituzione della Repubblica adottata nel 1948 recita al Titolo III Articolo 41 che "L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana",
Tra le prime previsioni normative in merito alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti si trova l'articolo 2087 del codice civile. Tale norma obbliga l'imprenditore ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure ritenute necessarie alla tutela dei lavoratori dai rischi per la loro sicurezza.
Dopo una serie di norme varate dai governi italiani nel corso degli anni a partire dal 1955, il D.L. 626/1994 diventa il testo fondamentale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Alcune lacune normative, rilevare dalla Commissione Europea e dalla Corte di Giustizia sono state superate dal D.L 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)
Il D.L. 81 costituisce attualmente il cardine del sistema di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori:
Partendo dall'assunto per cui la responsabilità del datore di lavoro può essere correlata sia a fatti commissivi che di omissioni, che alla azione di terzi, stabilisce innanzi tutto che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi, nessuno escluso (redazione del DVR, Documento Valutazione Rischi) e di informare e formare i lavoratori con riguardo dei rischi cui possono andare incontro
A conferma del disposto del Testo Unico Sicurezza, per citare solo uno dei più recenti pronunciamenti, la Sentenza della Corte di Cassazione Penale sezione IV n. 2626 del 5 Febbraio 2014, recita: “le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente”.
E' altresì vero che il datore di lavoro non sempre è in grado di garantire i risultati di un comportamento virtuoso, ma deve dimostrare di avere adottato mettere in atto tutte le misure per tentare di proteggere il dipendente dai rischi ragionevolmente prevedibili. Il dipendente, da parte sua, deve conformarsi alle politiche e alle procedure stabilite dal datore di lavoro e mantenere un comportamento improntato alla prudenza.
La responsabilità delle imprese nei confronti delle proprie persone non si esaurisce nel solo territorio nazionale.
Il dovere di protezione dell’azienda nei confronti dei dipendenti, infatti, si estende altresì al personale in missione e a quello in servizio, permanente o temporaneo, in siti propri o esterni, all’estero.
Ciò è ulteriormente confermato dalla circostanza che il lavoratore rimane anche assicurato INAIL in Italia.
Le prime norme che regolano la materia della sicurezza dei dipendenti all'estero sono le Direttive comunitarie (in particolare, la 89/391/CE in materia di salute e sicurezza e la 97/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito delle prestazioni di servizio)
Possono verificarsi due casi:
1) il dipendente è inviato in un Paese facente parte dell'Unione Europea:
ai lavoratori distaccati in ambito comunitario si applicano le disposizioni della Direttiva 97/71/CE che prevede che siano applicate le normative del Paese ospitante;
2) il lavoratore è inviato in un Paese al di fuori dell'Unione Europea:
in tal caso, mancando un comune livello di standardizzazione delle norme che garantiscono la sicurezza, si applicano le disposizioni del paese di origine.
In particolare, il Datore ha l’obbligo di valutare i rischi cui il lavoratore può andare incontro durante il proprio servizio all’estero (trasferimento, missione o trasferta), di informare il dipendente e di adottare, se possibile, delle misure di mitigazione.
I viaggi internazionali costituiscono parte integrante delle attività quotidiane di un’impresa.
Un numero crescente di lavoratori si trova al di fuori del proprio Paese d’origine, come dipendente in missione o espatriato; di conseguenza, impiegati e Datori di lavoro sono esposti a rischi di più ampia portata.
Dal momento in cui gli impiegati si recano all’estero nell’ambito del loro lavoro, il dovere di protezione in capo al datore di lavoro dà il via a un processo di gestione della sicurezza del lavoratore che supera le necessità in materia di salute, integrità fisica e sicurezza, abitualmente riscontrate nel Paese di origine del dipendente.
In sostanza, da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere di protezione e tutela si applica con riguardo non solo ai rischi anti infortunistici e di salute (safety) ma anche a quelli di security.
Il datore di lavoro italiano deve considerare i cosiddetti “rischi generici aggravati”, vale a dire i rischi concernenti le caratteristiche geografiche e climatiche della località estera, le condizioni sanitarie, le caratteristiche culturali, politiche e sociali della comunità, il rischio di guerre o secessioni e l’adeguatezza delle strutture di supporto per l’emergenza e il pronto soccorso. Dovrà inoltre monitorare la situazione generale, per individuare i pericoli potenziali e fornire notizie aggiornate alle persone all’estero, su ogni avvenimento suscettibile di costituire un momento critico
Dovrebbe essere noto ai datori di lavoro, come l'inosservanza delle norme di legge abbia implicazioni gravi e sia penalmente perseguibile.
Questo ancora oggi non è sufficientemente chiaro quando di tratta di lavoro all'estero e si affida la sicurezza delle proprie persone al caso o alla "esperienza": ancora oggi, aziende importanti abituate a lavorare sugli scenari internazionali e in territori a rischio, espongono il proprio personale a incidenti gravi, a rapimenti, a uccisioni per mano di terroristi.
IL DATORE DI LAVORO E L'ORGANIZZATORE DI UN CANTIERE IN ZONA A RISCHIO SONO TENUTI A RISARCIRE I DANNI CAUSATI AD UN TECNICO DAL SEQUESTRO SUBITO AD OPERA DI UNA BANDA DI GUERRIGLIERI - In base all'art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 4129 del 22 marzo 2002, Pres. Mileo, Rel. Stile)
ATTENTATO TERRORISTICO: IL DATORE DI LAVORO RISPONDE DELL'INFORTUNIO SUBITO DAL LAVORATORE
Sentenza Tribunale di Ravenna 23 ottobre 2014
DL 14 settembre 2015 n. 151
(disposizioni di razionalizzazione semplificazione della procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014 n. 183) Articolo 18 Comma 1 Lettera e) "[il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare all’estero prevede] idonee misure in materia di sicurezza."
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Robert Fowler, Season in hell: my 130 Days in the Sahara with al-Qaeda
è la storia autobiografica di un rapimento ad opera di al-Qaeda
(di cui si parla anche sul sito di Strategy Awareness )
Tom Hargrove, Long March to Freedom: The True Story of a Colombian Kidnapping
è il racconto autobiografico di un clamoroso rapimento avvenuto in Colombia ad opera delle FARC nel 1994.
("Adventures in the Ransom Trade", è il testo dell'intervista da cui poi furono tratti il libro e successivamente il film "Rapimento e riscatto")
Travel Security: un altro fronte operativo per i security manager
Tutela dei lavoratori all'estero: dalla sentenza Bonatti un nuovo fronte per la security aziendale
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