Bologna Sicura - Statuto della Associazione di Promozione Sociale
TITOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITÀ
Articolo 1 (Costituzione, denominazione, sede e durata)
E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e delle altre norme speciali vigenti in materia, una Associazione di Promozione Sociale denominata “BOLOGNA SICURA”
L’Associazione ha sede in Bologna, in via Pietralata, 81.
L’Associazione non ha fini di lucro.
Articolo 2 (Scopi)
La percezione soggettiva di serenità e un vissuto di sicurezza oggettiva nella propria vita quotidiana sono dimensioni cardine nella costruzione del benessere individuale e collettivo.
Subire un crimine può comportare una perdita economica, un danno fisico e/o un danno psicologico dovuto al trauma.
L'impatto più importante della criminalità sul benessere delle persone è il senso di vulnerabilità che determina.
La paura di essere vittima di atti criminali può influenzare molto le proprie libertà personali, la qualità della vita e lo sviluppo dei territori.
Procedendo da tale premessa, l'Associazione BOLOGNA SICURA persegue i seguenti scopi istituzionali:
1) diffondere la cultura della sicurezza, ovvero di quel sistema di valori, conoscenze, competenze, abitudini e comportamenti condivisi e coerenti con il perseguimento della sicurezza della persona e della collettività
2) promuovere la cultura della legalità, ovvero di quel vincolo che salda la responsabilità individuale e la giustizia sociale
3) favorire la comprensione del ruolo, delle competenze e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e dei cittadini nel perseguimento della sicurezza
4) promuovere la prevenzione, ossia l'adozione di misure, azioni, comportamenti utili a ridurre il rischio di rimanere coinvolti in situazioni di criminalità e di violenza (valorizzare la responsabilizzazione, favorendo l'acquisizione di comportamenti che operino come prevenzione della criminalità)
5) perseguire l’auto-efficacia della persona nell'ambito della sicurezza, ossia le sue convinzioni positive riguardo alla propria capacità di evitare l'esposizione al rischio e di sapere gestire situazioni critiche
6) favorire la comprensione della effettiva consistenza di situazioni di pericolo e di rischio
7) sviluppare nelle persone e nella collettività resilienza negli stati di insicurezza, vulnerabilità, stress e paura
8) perseguire il benessere, la serenità, la civile coesistenza
9) promuovere la sicurezza delle donne in quanto persone particolarmente esposte ad atti di abuso e violenza
10) tutelare le categorie che maggiormente percepiscono insicurezza e che più facilmente sono vittime di episodi di criminalità (ad esempio, persone anziane e persone disabili)
11) promuovere la sicurezza dei bambini rispetto ad azioni criminali attraverso interventi di informazione/formazione delle famiglie e di sviluppo dell’auto-efficacia e dell'assertività dei minori
12) promuovere la sicurezza informatica, intesa come insieme di conoscenze e comportamenti atti a proteggere i propri dati e la propria identità e a tutelarsi da azioni di crimine informatico
13) promuovere un utilizzo consapevole e responsabile dei social media
14) contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo
15) promuovere la conoscenza del fenomeno terrorismo, nella convinzione che occorra sviluppare da parte di tutti un atteggiamento di vigilanza solidale e reciproca e che la risposta al terrorismo risieda nelle difesa della libertà, della civiltà, prevalendo sulla paura e su preconcetti di natura religiosa e razziale
Articolo 3 (Attività)
L'Associazione BOLOGNA SICURA, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, intende promuovere varie attività, in particolare:
INFORMAZIONE: si definisce l'ambito della sicurezza e del rischio in termini di problemi, percezioni e convinzioni; realtà, minacce, fatti; criminalità; terrorismo; comportamenti, ruoli istituzionali e responsabilità personali, ruolo dei media.
L'attività informativa si articola attraverso iniziative sia pubbliche che riservate (conferenze, convegni, briefing, presentazioni, eventi) presso sedi che si renderanno disponibili, associazioni e organizzazioni attive sul territorio (imprenditori, organizzazioni di categoria, professionisti, sindacati, associazioni di consumatori, ecc.), scuole, sedi istituzionali, privati.
Le iniziative saranno svolte possibilmente in collaborazione con istituzioni e organi preposti alla sicurezza pubblica e alla amministrazione del territorio..
FORMAZIONE. Con la realizzazione di percorsi formativi finalizzati a
- sviluppare la comprensione degli stati di rischio e sicurezza, distinguendo il rischio effettivo da quello percepito
- perseguire comportamenti di prevenzione finalizzati ad elevare il livello di sicurezza oggettiva
- acquisire comportamenti adeguati nella eventualità di situazioni di rischio
I percorsi formativi comprendono aspetti di:
- conoscenza (psicologia della paura e della sicurezza, fisiologia della paura, stress, information overload),
- sviluppo di competenze (situational awareness),
- acquisizione di strumenti utili a sviluppare capacità di gestione della paura e dello stress (es., mindfulness)
- acquisizione di comportamenti atti a prevenire il rischio e a contenere il concretizzarsi di una minaccia (autodifesa)
L'attività formativa potrà essere rivolta a privati, enti, associazioni, organizzazioni, scuole, strutture sanitarie, aziende.
In una prospettiva di responsabilità reciproca e collettiva sono previsti anche interventi formativi in materia di gestione delle situazioni di emergenza e primo soccorso. Tale elencazione di argomenti e iniziative è indicativa a non limitante.
RICERCA in vari ambiti della sicurezza, della prevenzione del rischio, della psicologia e sociologia della sicurezza.
L'associazione BOLOGNA SICURA potrà far parte di altre associazioni, federazioni attinenti ai suoi settori d'interesse e collaborare con enti e istituzioni, pubbliche e private, istituti di ricerca, biblioteche, sia in Italia che all’estero.
TITOLO 2 - DEI SOCI
Articolo 4 (I Soci)
Possono essere Soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri, nonché gli enti italiani o stranieri che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e presentino domanda di associazione nei modi previsti dal presente statuto.
I Soci si dividono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Onorari.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione e sottoscrivendone l'atto costitutivo si sono impegnati a sopportare gli oneri finanziari.
I Soci Fondatori partecipano al Consiglio Direttivo.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite una quota annuale ordinaria.
Sono Soci sostenitori coloro, persone o Enti, che attraverso libere iniziative e donazioni contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali.
I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono scelti tra quelle persone che oltre ad avere acquistato benemerenze verso l'Associazione, hanno particolarmente potenziato ed incrementato l’attività dell'associazione.
La distinzione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
Articolo 5 (Ammissione dei Soci)
Per far parte, in qualità di Socio Ordinario, dell'Associazione occorre inoltrare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, questa si intende rifiutata; nel caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare le motivazioni.
Articolo 6 (Perdita della qualifica di Socio)
La qualifica di Socio si perde:
a) per recesso: ogni Socio ordinario può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto (salvo che il recesso sia dovuto a motivata giusta causa, caso nel quale esso ha effetto immediato) ha effetto dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso
b) per dimissioni da presentarsi per iscritto entro il mese di novembre d'ogni anno.
c) per morosità a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, salvo casi particolari che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo; il Socio escluso per morosità potrà essere riammesso solo dietro pagamento di tutte le quote arretrate su delibera del Consiglio Direttivo.
d) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell’associazione o nel caso in cui il socio, con la sua condotta, costituisca ostacolo all'attività e al buon andamento della vita dell'Associazione.
Articolo 7 (Esercizio dei diritti sociali)
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. Il pagamento della quota annuale scade il 31 gennaio di ciascun anno; il socio che non versi l'importo della quota annuale entro detta data è automaticamente messo in mora.
La quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile.
Articolo 8 (Quota associativa)
Il Consiglio Direttivo stabilisce, con propria delibera, la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai soci.
TITOLO 3 - DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE
Articolo 9 (Organi dell’Associazione)
Gli organi dell’Associazione sono:
a) L'Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. "Alla costituzione dell'associazione e per il primo quinquennio di attività, i soci fondatori stabiliscono che il presidente è il sig. Andrea Fiocchi, il consiglio direttivo è composto dai sig.ri Fiocchi Andrea, Grazia Antonella e Ruggeri Nicola. Allo scadere del primo quinquennio di attività dell’associazione, l’elezione degli organi amministrativi seguirà le regole di seguito precisate.
Articolo 10 (L’assemblea)
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci ordinari in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote sociali, possono partecipare all’Assemblea generale.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. E' ammessa una sola delega per persona.
L'assemblea provvede di volta in volta a nominare un Presidente ed un Segretario dell’Assemblea stessa.
Articolo 11 (Convocazione dell’Assemblea)
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per I’approvazione del bilancio consuntivo.
Essa inoltre provvede a:
- nominare e revocare il Consiglio Direttivo;
- delineare il programma delle attività sociali stabilendone gli indirizzi generali organizzativi ed amministrativi;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitali, durante la vita della Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente o che ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei soci.
L'avviso di comunicazione contenente l'ordine del giorno, è esposto presso la sede legale dell’associazione almeno 30 giorni prima della data fissata.
La convocazione potrà inoltre pervenire per iscritto ai soci, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, con lettera, fax o e-mail e indicare il luogo, il giorno e I'ora sia di prima che di seconda convocazione, e I'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
In caso d'urgenza l'Assemblea può essere convocata con lettera raccomandata da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
Articolo 12 (Maggioranza utile)
Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.
Si voterà a scrutinio segreto quando ne facciano domanda almeno 1/10 dei soci presenti; trattandosi di questioni riguardanti le persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.
In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci e
delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 13 (Il Consiglio Direttivo)
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario generale;
- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- delibera la misura delle quote annuali dovute dagli associati e dai soci fruitori;
- la redazione annuale del bilancio preventivo e rendiconto consuntivo.
La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle attività associative.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello di colui che presiede la riunione.
Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, quelle il cui valore superi Euro 10.000 (eurodiecimila/00), occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica,
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri scelti tra iSoci.
Il Consiglio Direttivo elegge il Tesoriere. ll Presidente, divide gli altri compiti tra i rimanenti Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo attua le direttive generali stabilite dall'assemblea e prende tutti quei provvedimenti utili o necessari al buon funzionamento dell'Associazione. Ha mansioni amministrative, tecniche, organizzative e propagandistiche.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda d'iscrizione e sull’espulsione dei Soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e può essere totalmente o parzialmente rieletto
Articolo 14 (Convocazione del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Revisore Unico,
La convocazione è fatta mediante lettera, fax o e-mail, contenente I'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri e revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
Articolo 15 (Il Presidente)
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni. Vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, provvede alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. Il presidente presiede di diritto il Consiglio Direttivo. In caso di sue dimissioni, spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo presidente nella prima riunione.
Il Presidente oltre a dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede al normale andamento dell'Associazione dirige e controlla l’amministrazione sociale. potrà fra l’altro: aprire conti correnti presso banche e qualsiasi altro ente che eserciti il credito ed il finanziamento, emettere e riscuotere assegni, vaglia, mandati di pagamento e qualunque altro titolo di credito, nonché compiere qualsiasi altra operazione finanziaria necessaria al conseguimento degli scopi dell’associazione, queste funzioni potranno essere delegate al Tesoriere ove nominato. Rappresenta l,Associazione presso le Autorità amministrative e giudiziarie di qualsiasi natura e grado; richiede autorizzazioni e licenze di qualsiasi genere. In caso d'assenza o d'impedimento le sue funzioni sono delegate al Vice presidente o al membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
Articolo 16 (Il Vice Presidente)
Al Consigliere con funzioni di Vice Presidente sono attribuiti tutti i poteri del presidente che saranno da lui esercitati in caso di temporaneo impedimento del presidente.
Articolo 17 (Titolo onorifico e gratuito delle cariche)
Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto a compensi se non al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento del proprio mandato.
TITOLO 4 - DEL PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 18 (Fondo comune)
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dalle quote associative
b) da eventuali fondi di riserva
c) da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione da soci o da terzi contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale, da sovvenzioni di enti pubblici, contributi da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività sociali, esercitare in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione, in regime di convenzione o di accreditamento, di cui all'art. 8, comma 7, D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.502. Come sostituito dall'art.9, comma 1 lettera g), del D. Lgs.7 dicembre 1993 n.517.
f) da ogni eventuale bene mobile o immobile appartenente all'associazione per acquisto o pervenuto per donazione, lascito o successione.
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
Qualora per l'avvio delle iniziative associative si dovesse rendere necessario un contributo eccedente le quote, l'entità del contributo sarà decisa dal Consiglio direttivo e sarà rimborsato senza corresponsione di interessi, utilizzando l'eventuale saldo attivo dei conti finanziari.
Articolo 19 (Decorrenza dell’esercizio sociale)
Gli esercizi sociali decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto che dovrà essere approvato dall’Assemblea dea convocarsi entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione
Articolo 20 (Divieto di redistribuzione degli utili)
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale utile di gestione sarà reinvestito per il perseguimento degli scopi istituzionali.
E’ vietato tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'associazione.
TITOLO 5 - DURATA
Articolo 21
La durata dell'Associazione è illimitata.
In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati, il patrimonio residuo dell'ente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. 26 settembre 2000, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22 (Controversie)
Tutte le eventuali controversie sociali saranno sottoposte alle decisioni di un Collegio Arbitrale composto di tre persone da nominarsi nell'Assemblea.
Articolo 23 (Modalità di modifica dello Statuto)
Il presente Statuto potrà essere modificato solo con la maggioranza dei due terzi dei soci
Articolo 24 (Rinvio alle Leggi)
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al C.C.
Letto, confermato e sottoscritto
Bologna, 17 agosto 2017
FlOCCHl Andrea
GRAZIA Antonella
RUGGERI Nicola