Parole per capirci. Furto, scippo, rapina.
FURTO
Nel linguaggio giuridico, l’atto d’impossessarsi di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con destrezza, sinonimo di borseggio.
Il furto è l'illecito che si consuma con l'impossessamento indebito di un bene mobile di proprietà altrui mediante una condotta sottrattiva nei confronti del detentore dello stesso bene. In tempi recenti la disciplina è stata estesa al furto di beni immateriali.
Il furto in diritto penale è un reato contro il patrimonio previsto dall'art. 624 c.p.
L'oggetto materiale dell'azione del furto è necessariamente una cosa mobile. Tale cosa deve essere suscettibile di valore di scambio (pecuniario o affettivo). Tra le cose mobili vengono inserite anche le energie naturali (energia elettrica, gas, energia termica), purché costituiscano una sottrazione ad altri soggetti. Le onde radio in chiaro, che possono essere percepite da tutti, non possono costituire oggetto di furto; diverso è il caso delle onde radio relative ai sistemi informatici, anche se le relative reti non sono state protette da password: la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il collegamento a Internet attraverso reti wireless non protette i cui diritti di utilizzo sono detenuti da terzi, in forza di contratti con Internet Service Provider, costituisce reato di furto.
Da quanto detto, deriva che i beni immobili non rientrano nell'ambito di applicazione di questo reato, ma sono disciplinati da altri istituti giuridici.
L'azione esecutiva che costituisce il reato, è l'impossessamento del bene altrui: questo impossessamento deve essere seguito senza minaccia o violenza, per non trapassare nell'ipotesi di rapina
L'attuale codice, all'art. 624, parla esplicitamente di sottrazione e impossessamento. La sottrazione presuppone la mancanza di possesso da parte del ladro e il dissenso ovvio del possessore.
Il coefficiente psicologico è il dolo specifico, il che significa che l'autore del furto deve essere consapevole dell'altruità della cosa mobile e volerne la sottrazione e l'impossessamento, nonché avere lo scopo di ricavarne un profitto per sé o per altri; se è necessaria la coscienza che la cosa sia di altri, l'autore che ritenga per un errore di fatto oppure per un errore nell'interpretazione di disposizioni non penali, di vantare un diritto sul bene, non commette furto; dal momento che il profitto deve rappresentare l'intenzione con cui il soggetto agisce, colui che non consegua il profitto sperato avrà ugualmente consumato il furto.
Circostanze aggravanti
1) Uso della violenza sulla cosa
La ragione dell'aggravante (cosiddetta "effrazione") sta nella maggiore pericolosità che l'agente dimostra servendosi della violenza e nella riduzione della difesa del bene, prodotta dall'uso di un mezzo di aggressione più efficace del normale. Usare violenza sulla cosa significa danneggiarla, trasformarla oppure destinarla ad una finalità diversa da quella che ha originariamente. La violenza deve essere operata prima o compiendo il reato, dunque non è rilevante ai fini del furto che la cosa sia stata fatta oggetto di violenza dopo il fatto; inoltre la cosa sulla quale si rivolge la violenza deve presentare una sufficiente capacità difensiva, altrimenti non emerge l'aggressività dell'agente (in sostanza: un furto in appartamento protetto costituisce una aggravante rispetto alla sottrazione di un oggetto incustodito)
L'oggetto della violenza deve essere necessariamente la cosa, poiché l'uso della violenza contro la persona è elemento oggettivo del reato di rapina.
2) Uso di mezzi fraudolenti
L'aggravante è prevista in quanto l'uso di mezzi fraudolenti evidenzia una maggiore aggressività da parte dell'agente e genera una diminuzione della difesa del bene a causa dell'insidiosità del mezzo. Per mezzo fraudolento si intende uno strumento oppure uno stratagemma diretto a superare l'ostacolo che l'avente diritto abbia posto a difesa del bene. L'ostacolo può essere materiale o personale: i mezzi tradizionali per aggirare l'ostacolo materiale sono la chiave e la scalata, mentre per l'ostacolo personale è il raggiro. La chiave è uno strumento fraudolento sia quando è falsa sia quando è autentica, ma in questo secondo caso il ladro deve esserne venuto in possesso illegittimamente; la scalata consiste invece nell'introdursi all'interno di un luogo con modalità differente da quella ordinaria. Il raggiro deve avere lo scopo di facilitare la sottrazione della cosa e non di farsela consegnare dal soggetto passivo, altrimenti si configura il reato di truffa, dove l'artificio è finalizzato ad ottenere l'atto di disposizione patrimoniale da parte dell'offeso.
Furto in abitazione e furto con strappo (scippo)
Nella realtà è infrequente che la condotta rimanga nei limiti dell'art. 624 del codice penale e piuttosto non si concretino delle circostanze aggravanti, quali l'effrazione o la commissione su beni esposti per necessità uso o consuetudine o destinazione alla pubblica fede.
Recentemente il Legislatore, facendosi interprete della preoccupazione generale per la sicurezza pubblica ha introdotto il reato autonomo del furto in abitazione e del furto con strappo (art. 624 bis).
Il primo caso si ha allorché il furto è consumato introducendosi in edificio od altro luogo (potrebbe essere, per esempio, un natante od una roulotte) destinato in tutto od in parte a privata dimora ovvero nelle pertinenze della stessa.
La seconda ipotesi (comunemente detta "scippo") si ha allorché la sottrazione del bene avviene strappando la cosa alla persona (non con violenza rivolta verso la persona perché in tal caso si integrerebbe il reato di rapina).
Le summenzionate modalità antecedentemente erano circostanze aggravanti del reato di furto e non elementi costitutivi di un reato autonomo.
Brocardi, Codice Penale articolo 624 Furto
RAPINA
La rapina, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 628 c.p.
Si tratta di un reato plurioffensivo poiché vengono a essere lesi sia l'incolumità personale sia l'integrità del patrimonio.
È anche un reato complesso, i cui elementi costitutivi sono il furto (art. 624 c.p.) e la violenza privata (art. 610 c.p.) che rimane assorbita nella rapina purché la violenza non si concretizzi in un fatto più grave come, ad esempio, le lesioni personali.
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art628.html
Brocardi, Codice Penale articolo 628 Rapina
Brocardi, Codice Penale articolo 610 Violenza privata
Brocardi, Codice Penale articolo 582 Lesione personale